La legge finanziaria 2007 ha introdotto l’articolo 25-ter nel DPR n. 600/73 disciplinando l’obbligo per il condominio di operare una ritenuta anche sui corrispettivi dovuti in relazione ad alcune prestazioni di opera o servizi.
In particolare, il condominio deve operare, all’atto del pagamento, una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa.
Sono assoggettate a ritenuta, ad esempio, le prestazioni eseguite per interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e degli impianti elettrici o idraulici, ma anche per l’esecuzione di attività di pulizia, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini e altre parti comuni degli edifici. Sono invece esclusi dall’applicazione della ritenuta i corrispettivi previsti in base a contratti diversi da quelli di opera, come ad esempio i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e simili nonchè di assicurazione. I contratti di servizio energia, utilizzati spesso dai condomini per la gesttione degli impianti di riscaldamento sono invece soggetti ad applicazione della ritenuta d'acconto.
Ritenuta che invece non si applica ai corrispettivi pagati in caso di forniture di beni con posa in opera, quando la posa in opera assume funzione accessoria rispetto alla cessione del bene (per esempio: vendita di nuova serratura per il portone d'ingresso ed installazione della medesima. In questo caso, l'installazione è accessoria alla vendita della serratura).
I corrispettivi di prestazioni d’opera riguardanti attività di lavoro autonomo anche occasionale (ad esempio prestazioni rese da professionisti, compreso l'amministratore di condominio) sono assoggettati alla ritenuta del 20%.
Questa ritenuta tuttavia non deve essere applicata sui corrispettivi delle prestazioni rese dalle persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale agevolato. In questo caso, i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulta che il reddito cui le somme si riferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. L’esonero dall’applicazione della ritenuta è comunque subordinato, da parte dell’amministratore di condominio, all’acquisizione della prescritta dichiarazione.
Dalla lettura di questo post, appare evidente la complessità della materia fiscale legata al condominio.
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