Sono una presenza pressochè costante nell'ordine del giorno di tutte le assemblee, ma in realtà sono soprattutto l'evidenza di un'amministrazione poco attenta agli sviluppi legislativi e giurisprudenziali in materia condominiale: cosa sono le "varie ed eventuali"?
Si tratta essenzialmente di una voce che molti amministratori di condominio inseriscono nell'ordine del giorno di tutte le assemblee e che, secondo i professionisti in questione, dovrebbe permettere la trattazione di questioni "fuori sacco", cioè emerse dopo l'inoltro della lettera di convocazione.
Tuttavia, la legge di riforma del condominio 11 dicembre 2012 n. 220 nel riformulare l'art. 66 3°co., disp.att. C.C. ha disposto che la convocazione dell'assemblea debba contenere la "specifica indicazione dell'ordine del giorno". Questa nuova formulazione della norma porta ad escludere che l'assemblea possa deliberare legittimamente su questioni non specificatamente indicate, sotto pena di impugnabilità della delibera.
Inoltre, la giurisprudenza è costante e concorde nel prevedere che l'ordine del giorno debba specificatamente elencare gli argomenti da discutere in assemblea, così "da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione, diretta o indiretta, alla deliberazione". Ne consegue che, inserendo la voce "varie ed eventuali" nell'ordine del giorno dell'assemblea, sarà possibile "soltanto fornire informative ai condòmini, discutersi tra gli stessi, ma non deliberarsi alcunchè" (vedi sentenza Cass. Civ. n. 1511 del 19.2.1997).
Lo Studio Rossetti Amministrazioni segue quotidianamente gli sviluppi normativi e giurisprudenziali in materia di condominio e, grazie a questo costante aggiornamento, consente ai condòmini amministrati di deliberare serenamente e legittimamente sulle questioni riguardanti il loro condominio, evitando fastidiosi e dispendiosi contenziosi.