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Ascensore: ripartizione delle spese di manutenzione

L'articolo 1124 C.C., come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dispone che:

"Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono.

La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.

Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune."

Va precisato, però, che questa norma è derogabile e quindi il regolamento condominiale o l'assemblea  possono stabilire un criterio diverso (ad esempio, per la sostituzione integrale dell'impianto potrebbe essere utilizzata la tabella millesimale spese di proprietà).

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