Secondo l’art. 1129 C.C., la nomina dell’amministratore è obbligatoria quando i condòmini sono almeno nove.
Attenzione: il codice parla di condòmini, per cui il proprietario di più unità immobiliari è da considerarsi sempre come un condòmino soltanto ed eventuali comproprietari della stessa unità immobiliare sono da considerarsi ugualmente come un solo condòmino.
Nei condomìni con meno di nove condòmini, la nomina dell'amministratore diventa facoltativa, tuttavia va altamente caldeggiata in considerazione dei numerosi e complessi adempimenti che fanno capo al condominio in materia fiscale, amministrativa e tecnica (si pensi alle norme in materia di sicurezza nell'ambito impiantistico ecc.).
Quando la nomina è obbligatoria, nel caso l’assemblea non vi provveda (o non possa provvedervi per vari motivi), sia i singoli condòmini sia l’amministratore uscente possono chiedere al presidente del tribunale la nomina in sede di volontaria giurisdizione.
Lo Studio Rossetti Amministrazione offre un servizio particolarmente studiato per i piccoli condomìni, garantendo il pieno rispetto di tutte le norme in materia condominiale nel campo amministrativo, fiscale e tecnico ad un prezzo estremamente competitivo. Chiedete un preventivo gratuito senza impegno, lo prepareremo in pochi giorni dopo un attento sopralluogo presso il vostro stabile.