La legge 11 dicembre 2012 n. 220 ha introdotto alcune importanti modifiche in tema di convocazione dell'assemblea dei condòmini. L'articolo 66 delle disp. att. C.C. in particolare dispone che:
- L'avviso di convocazione deve contenere specifica indicazione dell'ordine del giorno e deve essere comunicato almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano; deve inoltre contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione.
- In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice civile su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
- L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima. Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima (art. 1136 C.C.).
L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi.
Lo studio Rossetti Amministrazioni presta particolare attenzione nella procedura di convocazione delle assemblee dei condòmini, al fine di evitare ogni possibile contestazione.